È inammissibile la richiesta di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne divenuto disoccupato all’interno del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio poiché, raggiunta l’indipendenza economica del figlio, non può rivivere l’obbligo di mantenimento potendo invece sorgere eventualmente obblighi alimentari accertabili con un autonomo procedimento
Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con il decreto 21.7.2017 confermando l’orientamento prevalente in giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione.