Non basta un’occupazione qualsiasi per interrompere l’obbligo di mantenimento. L’autosufficienza economica deve essere valutata anche in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, rapportato al tenore di vita avuto fino a quel momento. Se il lavoro svolto dal figlio è precario o insufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso, l’obbligo di mantenimento potrebbe perdurare.
Cass. civile ordinanza n. 24391 dell’11/9/2024