il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere
Il codice civile stabilisce, come regola, il pagamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tuttavia il Giudice può stabilire diversamente se il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri che la convivenza comporta. Quindi sia il figlio non autosufficiente che il genitore che con lui coabiti sono legittimati a percepire la somma dovuta. Solo il figlio però può agire in tribunale affinché il giudice modifichi il destinatario del pagamento e indichi lui quale unico legittimato a ottenere i soldi.
Pertanto, in mancanza di una specifica domanda del figlio, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non può pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti del figlio anzichè dell’altro genitore.
Cass. ord. n. 18008/18 del 9.07.2018