La personale decisione del figlio di riprendere gli studi ed intraprendere un altro e diverso percorso universitario dopo il completamento di quello precedente – al fine di accrescere la propria cultura generale o anche solo per avere maggiori e migliori opportunità lavorative – non può più gravare economicamente sui genitori, sia perché, soprattutto, il diritto del genitore di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, con la conseguenza che non assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, l’eventuale perdita dell’occupazione, il negativo andamento dell’attività commerciale dal medesimo espletata, le condizioni di salute, ecc.), le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non comportano la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno.
Trib. Reggio Emilia, Sez. I, sentenza n. 166 del 2 febbraio 2024
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