Escluso il mantenimento del figlio maggiorenne che abbia iniziato a lavorare, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità reddituale. Non rileva la sopravvenienza di circostanze ulteriori che – pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico – non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare.
Cass. civile ordinanza n. 3769 dell’ 8/2/23