Il minore che abbia due genitori dello stesso sesso, per essere stato adottato (ex art. 44 l. 184/1983) dal partner della madre biologica, ha diritto che di avere un documento di identità esattamente rappresentativo della sua reale famiglia e di come essa sia composta. L’indicazione dei due componenti la coppia, richiesta dalla prassi amministrativa per il rilascio della carta di identità elettronica del minore, esclusivamente come madre e padre – invece di genitore e genitore o madre/genitore e padre/genitore – non risponde a tale fedele rappresentazione del nucleo familiare cui appartiene il minore. Ciò viola il diritto dei figli adottivi che di fatto entrano a far parte anche della famiglia dell’adottante ma non anche il concetto fondamentale della bigenitorialità
Cass. civile sent. n. 9216 del 8/4/2025
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