La decisione con la quale l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai Servizi Sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell’affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all’art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c.
Trib. Ravenna sentenza 8 ottobre 2021