Confermato il diritto del figlio adulto a percepire il mantenimento da parte del genitore, considerato che, nonostante la maggiore età, la laurea in medicina non gli consente ancora l’indipendenza economica.
Nel caso di specie, il figlio trentenne laureato in medicina, dopo avere frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all’estero e avere svolto per un breve periodo attività presso cliniche private percependo una somma irrisoria, dovendo ancora frequentare la scuola di specializzazione, non aveva raggiunto la autosufficienza economica.
La Cassazione con la sentenza 11020/2013 ritiene che non si tratti di inerzia colpevole o di rifiuto ingiustificato di lavorare, e conferma il proprio orientamento, secondo cui l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne cessa solo quando questi ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure nel caso in cui abbia colpevolmente rifiutato senza valide ragioni un’opportunità che gli consenta l’inserimento nel mercato del lavoro.
Nel valutare la fondatezza del rifiuto dell’offerta lavorativa occorre sempre aver riguardo alla situazione concreta: devono infatti essere tenute in debito conto le aspirazioni del figlio, il percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e la situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in tal senso, le pronunce 15756/2006, 22214/2004, 4765/2002).