Si presume autosufficiente economicamente il figlio maggiorenne se ha 29 anni. A tale età la mancanza di un reddito personale sufficiente a condurre in autonomia la propria vita viene perciò ascritto a mancanza di volontà e impegno a procurarselo. A meno di prova contraria: quale un handicap o la necessità di proseguire negli studi.