In caso di divorzio fra coniugi, tanto l’assegnazione della casa coniugale quanto la stessa legittimazione a richiedere all’altro genitore un contributo per il mantenimento dei figli presuppongono che il richiedente conviva con essi, minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti; con riferimento, in particolare, alla nozione di convivenza, rilevante sia per l’assegnazione della casa che per la richiesta di mantenimento, deve essere esclusa dal concetto di convivenza l’ipotesi di saltuario ritorno presso l’abitazione familiare per brevi periodi, coincidenti con le festività o i fine settimana, poiché in tal caso si configura un rapporto di mera ospitalità e non di stabile dimora, come invece è a tal fine richiesto (Nel caso di specie poiché i figli, maggiorenni, vivono abitualmente in città diverse da quella in cui si trova la casa coniugale e ivi ritornano solo per brevi periodi, è esclusa ad entrambi i coniugi tanto l’assegnazione della casa che il contributo per il mantenimento).
Trib. Nuoro 23 agosto 2018