a seguito della separazione personale (o della cessazione degli effetti civili, come in questo caso), la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo (per quanto possibile) a quello goduto in precedenza; di conseguenza, deve continuare a trovare applicazione l’art. 147 c.c., che obbliga i genitori a far fronte a tutte le esigenze dei figli, non solo quelle alimentari, ma anche abitative, scolastiche, sanitarie e sociali.
Cas. civile sez. VI-I, 23 gennaio 2020, n. 1562