Figli affidati al padre, madre con scarsi mezzi economici: tolto l’assegno a carico di quest’ultima per il mantenimento dei figli.
Con la sentenza in commento la Cassazione ritiene che, a fronte delle buone condizioni economiche del marito con cui i figli vivono, e di quelle precarie della moglie, quest’ultima nulla debba versare mensilmente per i figli, ma solo provvedere al loro mantenimento diretto nel tempo in cui i minori sono presso di lei.
Perfetta la decisione dei Giudici: tuttavia il principio espresso non sempre viene applicato, tutt’altro.
Premesso che la legge sull’affidamento condiviso detta quale principio quello del mantenimento diretto dei figli, e prevede il versamento dell’assegno solo se occorre riequilibrare le condizioni economiche dei genitori, ciò che accade, di fatto, è che quando sia il padre il genitore non collocatario (cosa che si realizza nella stragrande maggioranza dei casi), a prescindere dalle sue effettive condizioni economiche, egli è sempre e comunque tenuto a versare alla moglie un contributo per il mantenimento dei figli.
Equo sarebbe, invece, che a prescindere da quale sia il genitore collocatario della prole, venissero sempre opportunamente valutate le condizioni econoniche delle parti, e l’assegno per la prole venisse disposto alla luce di una corretta applicazione dei principi di legge sanciti dall’art. 155 cod. civ.
La legge prevede che, in mancanza di accordo, il giudice stabilisca la misura e le modalità del contributo dei genitori, tenendo conto dell’affido condiviso, e rispettando comunque il principio della proporzionalità : l’assegno dovrà pertanto essere fissato con riguardo alle condizioni economiche di entrambi i genitori. Si parla di assegno perequativo, ossia strumento di perequazione (riequilibrio) tra i redditi delle parti.
In concreto l’ammontare dell’assegno viene determinato tenendo conto delle attuali esigenze del figlio; tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; tempi di permanenza presso ciascun genitore; risorse economiche di entrambi i genitori; valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.