Qualora tra i genitori e i figli adolescenti si venga a determinare un incontestato regime di collocamento di fatto, differente rispetto a quello stabilito nei provvedimenti della separazione e tale per il quale un figlio dimora prevalentemente presso il padre e l’altro presso la madre, è opportuno che il giudice – stimolato il confronto tra le parti – modifichi in tale senso i precedenti provvedimenti, per adeguare il regime di collocamento e di visita dei minori in modo coerente con la situazione di fatto, sostanzialmente condivisa tra le parti, demandando all’accordo di queste ultime — anche in ragione dell’età dei minori — la definizione del regime di frequentazione di ciascuno dei minori con il genitore non collocatario, salvo l’intervento, in caso di disaccordo, dei Servizi Sociali affidatari.
Corte d’Appello di Bologna, sentenza 7 febbraio 2023, n. 255.