La Corte di Cassazione con la sentenza 16664 del 2012 torna ancora sulla dibattuta questione delle spese straordinarie per i figli minori: quali sono le spese extra che il genitore non collocatario deve rimborsare all’altro in quanto non coperte dall’assegno di mantenimento mensile per il figlio, che, appunto, copre solo l’”ordinario”?
La sentenza è interessante sotto due profili: da un lato chiarisce il rapporto tra l’accordo di separazione e la successiva omologa, sancendo che all’accordo in questione si rendono applicabili, nei limiti di compatibilità, i criteri esegetici dettati per i negozi giuridici dagli artt. 1362 e ss cod.civ. e non, in via analogica, i criteri interpretativi della legge.
In secondo luogo, la Corte conferma la decisione di merito anche per quanto attiene i criteri per identificare le spese straordinarie rimborsabili: il mantenimento ordinario comprende tutte le spese da sostenere in regime di normalità, e quindi le spese riguardanti, appunto, il mantenimento, le cure ordinarie e l’istruzione, sia in relazione al loro esiguo importo, sia rispetto alla loro natura , in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perché ripetitive e risalenti nel tempo.
Non comprende invece le spese conseguenti ad eventi eccezionali della vita, con particolare riferimento alla salute; in particolare, per spese straordinarie devono intendersi tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili, perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della famiglia, secondo le capacità economiche dei genitori e, dunque, con esclusione da tale ambito, esemplificamente, delle spese periodiche ordinarie per l’abbigliamento, per le normali visite pediatriche di controllo della crescita, per l’acquisto di libri scolastici o di antipiretici, per i normali raffreddori invernali. Fermo restando che l’identificazione delle spese straordinarie implica un’analisi da condurre in relazione ad ognuna delle innumerevoli ipotesi di spesa correlata alle esigenze dei figli e che di volta in volta si imponga in conseguenza alle divergenze manifestate dai genitori nell’assunzione del relativo onere.
La Corte, inoltre, nell’espungere dal novero delle spese straordinarie rimborsabili quelle richieste dalla madre per l’acquisto di libri scolastici e di farmaci da banco, fa giustamente cenno alla genericità ed apoditticità delle stesse: ed invero, ai fini del rimborso, oltre a prevedere con l’accordo di separazione un elenco quanto più dettagliato possibile delle spese rimborsabili – sempre tenuto conto del loro carattere eccezionale -, è indispensabile per i farmaci da banco o gli ausili medici – come gli occhiali da vista – corredare la richiesta di idonea certificazione medica attestante la necessità della spesa. Relativamente ai libri scolastici, essi rientrano sempre nell’ambito del mantenimento ordinario, così come, e a maggior ragione, la spesa per l’acquisto degli oggetti di cancelleria, zaini, scarpe da ginnastica: in generale, di per sé, le spese scolastiche non vanno considerate straordinarie, eccettuato quelle di carattere eccezionale.