Gli affidatari di minori devono essere convocati a pena di nullità anche nei procedimenti in tema di responsibilità genitoriale e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore oltre a poter rivolgere segnalazioni o richieste al Pubblico Ministero affinché attivi il procedimento de potestate, ma non hanno la qualità di parti dal momento che il nuovo regime giuridico dell’affido non incide direttamente sulla norma (art. 336 Cc) che individua i soggetti legittimati ad agire. Essi, tuttavia, sono legittimati a far valere la violazione degli artt. 315 bit e 336 bit Cpc per la mancata audizione del minore nel medesimo procedimento,in quanto tale censura attiene al diverso aspetto della proroga dell’affidamento eterofamiliare per cui hanno presentato richiesta. L’art. 5 comma 1 della L 184/1983, come modificato dall’art. 2 della L 173/2015 nella parte in cui prevede che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento di adattabilità relativi al minore affidato, è riferito esclusivamente all’affidamento extrafamiliare e non all’affidamento preadottivo. La ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all’affidamento preadottivo, è costituita dall’esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell’affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore.
Cass. civile ordinanza 7787, sezione Sesta – 1 del 10-03-2022