La messa in mobilità dell’ex coniuge, nonché la creazione di un nuovo nucleo familiare da cui si nato un altro figlio – con gli obblighi genitoriali che ne derivano – giustificano una riduzione dell’assegno divorzile, in ragione del fatto che la parte onerata al versamento ha subito un mutamento in peius della propria situazione lavorativa.
Così ha decisola Cassazionecon la sentenza 26771/2011.
Con il divorzio cessa il vincolo matrimoniale ma possono permanere vincoli di carattere patrimoniale ed assistenziale. Il giudice – tenuto conto di alcuni criteri indicati dalla legge, ossia:le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio comune, il contributo personale ed economico alla conduzione della vita familiare, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio- può disporre l’obbligo per un coniuge di versare un assegno mensile all’altro, che non abbia i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Mezzi non adeguati sono quelli che non consentono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto. Più precisamente, rileva l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, al fine di ristabilire un certo equilibrio.