Ove la fotografia della situazione economico-patrimoniale comparativa riferita agli ex coniugi muti per un’attribuzione patrimoniale (quale ad esempio, una eredità pervenuta) che il giudice del merito, senza automatismi, accerti, in concreto, come rilevante in favore dell’avente diritto, il novum può essere posto a base di una domanda di revisione. L’operatività della circostanza sopravvenuta sarà oggetto della concreta valutazione del giudice del merito che ne verificherà l’effettiva incidenza sulle condizioni economico-patrimoniali dell’avente diritto all’assegno, l’idoneità ad equilibrare totalmente o parzialmente il dislivello pregresso, ben potendo l’assegno essere ridotto e non eliminato, ed infine le caratteristiche stabili o transeunti dell’accrescimento dedotto ed allegato.
Cassazione civile ordinanza 2 luglio 2021, n. 18777.