La legge riserva una quota di eredità (“quota di riserva”) a favore di alcuni soggetti legati al defunto da uno stretto rapporto di parentela (cd. “legittimari”): coniuge, figli (anche se nati fuori dal matrimonio) e ascendenti (in assenza di figli).
In pratica, se il defunto fa testamento, una parte del patrimonio (cd. “legittima”) va comunque destinata ai soggetti citati. Ciò che resta dell’eredità, detratta la quota di riserva, è la quota disponibile che rappresenta la parte di eredità di cui, chi fa testamento, può disporre liberamente senza ledere i diritti dei legittimari.
CONIUGE
Coniuge da solo
metà del patrimonio al coniuge.
Coniuge con 1 figlio
1/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 al figlio.
Coniuge con più figli
metà del patrimonio ai figli e 1/4 al coniuge.
SOLO FIGLI (LEGITTIMI E/O NATURALI)
Un figlio
metà del patrimonio al figlio.
Più figli
2/3 del patrimonio ai figli.
GENITORI (IN ASSENZA DI FIGLI)
Genitori e coniuge
metà del patrimonio al coniuge e 1/4 ai genitori.
Solo genitori
1/3 del patrimonio ai genitori.