Un soggetto può disporre dei propri beni in vita anche mediante donazioni o testamento. Il testamento può essere fatto in favore di chiunque.
Esiste tuttavia un limite alla libertà di disporre dei propri beni come sopra: infatti, la legge prevede, a favore dei parenti “stretti” (ascendenti – cioè i genitori, discendenti – cioè i figli ed eventuali nipoti in loro mancanza, e coniuge) che una parte dei beni del defunto venga loro attribuita: si tratta della cd. Quota legittima. Della rimanente parte il de cuius può invece liberamente disporre (cd. Quota “disponibile”), e quindi anche in favore dei legittimari in aggiunta a quella spettante loro per legge.
I legittimari non possono quindi essere mai esclusi dalla successione ereditaria: se lo sono, ossia se il defunto non ha lasciato loro nulla oppure meno di quanto la legge prevede, possono agire nei confronti di coloro che hanno ricevuto per testamento o donazioni quanto non spetta.
La quota di “legittima” (e di conseguenza, per esclusione, anche quella disponibile) si calcola in questo modo:
1) si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte;
2) si sottraggono i debiti in modo che rimanga solo “l’attivo” (cd. “relictum”);
3) si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto con donazione (cd. “donatum”), secondo il valore che avevano al tempo della successione;
4) sulla somma di relictum + donatum si calcolano la quota disponibile e quella spettante ai legittimari.
Come si calcola la legittima ?
1) Nel caso ci siano figli:
se c’è 1 solo figlio: la metà del patrimonio è riservata a lui, e l’altra metà è la quota disponibile;
se ci sono più figli: 2/3 diviso tra i figli e 1/3 è la quota disponibile;
se ci sono 1 figlio e il coniuge: 1/3 è riservato al figlio, 1/3 al coniuge, 1/3 è la quota disponibile;
se ci sono più figli e un coniuge: ai figli spetta la metà del patrimonio, ¼ spetta al coniuge, e ¼ è la quota disponibile.
2) Se non ci sono figli
se c’è il solo coniuge, ma ci sono gli ascendenti legittimi (padre, madre, nonni):
al coniuge spetta la metà del patrimonio, mentre agli ascendenti ¼, e ¼ è la quota disponibile;
se manca il coniuge: succedono gli ascendenti legittimi per 1/3 della quota, i restanti 2/3 sono quota disponibile;
se mancano coniuge e ascendenti: il testatore può distribuire il proprio patrimonio a chiunque preferisca