I diritti di Equitalia sono stati lesi dal comportamento del debitore, il quale, al fine di sottrarre i propri cespiti immobiliari ad una probabile futura esecuzione, ha conferito la propria azienda – della quale faceva parte anche il complesso immobiliare di cui è causa – ad una società terza, società a sua volta confluita in un Trust istituito dal medesimo debitore. A ciò si aggiunga la preesistenza del debito e la sussistenza della consapevolezza in capo al debitore di ledere gli interessi del creditore. Conclude dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione compiuti.
Tribunale Ancona – 11 maggio 2016
da iltrustinitalia