Se i genitori non sono in grado di svolgere in via condivisa le scelte riguardanti i figli e rifiutano ogni forma di collaborazione tesa ad attenuare il conflitto, il giudice può derogare dal canone legale dell’affido condiviso e decidere di affidare i figli minori ai servizi sociali.
Non è la mera conflittualità di coppia a essere ostativa a un affido condiviso: l’impossibilità di disporlo discende invece da una vera e propria «inidoneità delle parti allo svolgimento della funzione genitoriale stante la persistente incapacità a svolgere in via condivisa le scelte riguardanti i figli, e il rifiuto a ogni forma di collaborazione nell’interesse di quelli, tesa ad attenuare il conflitto».
Tribunale di Roma, sentenza 15179 del 30 settembre 2021