Nel giudizio di separazione, a fronte di una conflittualità esasperata, non possedendo alcuno dei genitori le caratteristiche per avere la collocazione prevalente dei figli, il Tribunale dispone l’affido ex art. 333 c.c. al Comune, un collocamento alternato, con facoltà al Servizio Sociale di rimodulare tempi e modalità e interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per le minori, mantenendo la figura dell’educatrice familiare, del centro diurno pomeridiano e la psicoterapeuta. Dispone altresì interventi di supporto alla genitorialità e interventi di supporto psicologico per entrambi i genitori per superare le rispettive fragilità e criticità e migliorare i rapporti di entrambi i genitori con le minori.
Il Tribunale ammonisce inoltre le parti che il persistere di comportamenti inadeguati sotto il profilo genitoriale potrà comportare ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale, ovvero la necessità di disporre un collocamento anche eterofamiliare.
Il Giudice Tutelare viene investito del compito di vigilanza sull’attuazione ed il rispetto delle statuizioni della sentenza.
Quanto al mantenimento, l’assegno perequativo viene revocato e al suo posto viene ritenuto più congruo disporre la forma del mantenimento diretto.
Trib. Milano 11 febbraio 2021