in tema di efficacia in Italia di atti adottati all’estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva che attribuisca lo “status” genitoriale secondo il modello dell’adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.
La contrarietà ai principi fondamentali che compongono l’ordine pubblico è limitata alla genitorialità formatasi per effetto della gestazione per altri (o surrogazione di maternità) restando del tutto esclusa ogni considerazione relativa all’omosessualità o eterosessualità della coppia genitoriale.
Inoltre il preminente interesse del minore di vivere ed essere educato in un ambiente domestico armonioso vale a integrare in modo specifico lo stesso concetto di ordine pubblico e secondo la quale sono ininfluenti meri pregiudizi relativi all’incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale.
Corte App. Catanzaro ordinanza 28 novembre 2023, n. 2590
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