Se interviene una pronuncia di nullità del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico che viene poi delibata dal giudice civile, precisa la Cassazione che viene meno il vincolo coniugale e, insieme ad esso, tutte le decisioni economiche stabilite dal tribunale, anche se la sentenza è divenuta definitiva. Quindi l’assegno di mantenimento non è più dovuto dopo l’approvazione (delibazione) della sentenza ecclesiastica da parte della Corte di Appello.
Diverso il caso in cui la nullità del matrimonio interviene dopo il divorzio: l’ «assegno divorzile» non può essere cancellato. Non è infatti possibile tornare su una sentenza divenuta ormai definitiva che ha cancellato il matrimonio e ha accertato il diritto all’assegno poichè nel decidere i giudici hanno già valutato l’esistenza di giustificati motivi, come la presenza di figli o l’assenza di mezzi adeguati della persona economicamente più debole, impossibilitata a procurarseli, ecc. Si tratta di una solidarietà post coniugale.
Lo afferma la Cassazione . sent. n 11553/2018 dell’11.05.2018