Commette reato il genitore che impedisce all’altro di vedere i figli, in palese violazione delle disposizioni stabilite dal giudice della separazione.
Lo afferma la Cassazione penale con la sentenza n. 43293 del 23 ottobre 2013, confermando il proprio orientamento: integra il delitto di cui all’art. 388 c.p, comma 2 la condotta del coniuge il quale (anche in pendenza del giudizio di separazione personale), rifiuta, senza giustificato e plausibile motivo, di affidare il figlio all’altro coniuge per il periodo stabilito col provvedimento del giudice. Nel caso di specie, la madre collocataria dei figli minori è stata condannata per aver impedito al coniuge separato di tenere con sé i figli nelle ore stabilite nel provvedimento di separazione; la donna poneva in essere un vero e proprio atteggiamento ostruzionistico, dal momento che evitava volutamente i contatti telefonici con l’ex coniuge finalizzati a concordare i tempi di consegna dei figli.