La Cassazione torna sull’incidenza del tradimento rispetto all’addebito della separazione, ribadendo un principio consolidato: è il coniuge fedifrago a dover dimostrare, ai fini dell’addebito di separazione, che, ancor prima del tradimento, il matrimonio era in crisi.
Con l’ordinanza n. 7057/15, depositata dalla sesta sezione civile, il Collegio di legittimità rigetta il ricorso di una donna contro la decisione che le addebitava la separazione dal marito a fronte del fatto che la rottura del matrimonio era dipesa dal tradimento, comprovato, della donna.
Non rilevavano invece i maltrattamenti lamentati dalla moglie da parte del marito, poiché non sorretti da alcuna prova utile. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, «in tema di addebito della separazione personale l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, mentre i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ove non emergano dagli atti del processo, devono essere allegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito».