Risarcito il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile.
Così il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 279 del 13.2.2013.
Lo sposo aveva un pacchetto turistico per il viaggio di nozze, ma giunto all’aeroporto di destinazione scopriva che il bagaglio era stato smarrito e mai più ritrovato, sicché egli era stato costretto ad acquistare lo stretto occorrente.
Il Tribunale ha condannato il vettore a risarcire il danno patrimoniale entro il limite del massimale, e l’assicurazione a risarcire la differenza. Niente rimborso, tuttavia dei costi sostenuti per l’acquisto degli oggetti smarriti, onde evitare un’indebita duplicazione del risarcimento.
Inoltre, il vettore che il tour operator sono stati condannati al risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, anche considerata la particolare gravità nel caso di viaggio di nozze.