illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le disposizioni che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
E’ stata ritenuta “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”.
Quindi, d’ora in poi il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.