non occorre il notaio solo se la donazione tramite banca è una donazione indiretta, ossia se il trasferimento del denaro avviene per uno scopo ben preciso (ad esempio il padre che vuol acquistare una casa al figlio e versa, sul suo conto, l’importo da pagare al venditore. Per non pagare le imposte è necessario che sul rogito venga specificato che il denaro corrisposto come prezzo è frutto di donazione indiretta proveniente dal donante, di cui bisognerà fornire le generalità). In tutti gli altri casi, invece, è necessario il notaio e la presenza di due testimoni, e si paga l’imposta sulle donazioni. Se manca l’atto notarile, il bonifico bancario o postale è nullo e può essere revocato in qualsiasi momento dal donante e dai suoi eredi. Solo la donazione di somme di modico valore può essere fatta liberamente.
Lo ha specificato la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 18725 del 27.07.2017