Presupposto negativo indicato dall’art. 803 cod. civ. è la mancanza di figli o discendenti del donante, al momento in cui ha posto in essere la donazione, ovvero l’ignoranza di averne; presupposti positivi sono la successiva nascita di figli o discendenti, cui devono equipararsi le ipotesi di ritorno del figlio assente, presunto morto o semplicemente ignorato.
Non è sufficiente la semplice speranza della nascita stessa, né rileva la mera conoscenza del concepimento del figlio, mentre si ritiene che il donante possa domandare la revocazione anche se il figlio era già concepito al tempo della donazione. Giustificazione della norma è la presunzione che, se il donante avesse saputo dell’esistenza di un figlio o se ne avesse previsto la nascita, non avrebbe avvantaggiato il donatario ma, presumibilmente, i suoi discendenti.
Cass. Civ., Sez. II, ord. 16 dicembre 2024 n. 32672
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