E’ nullo l’atto di donazione dell’immobile frutto di circonvenzione d’incapace laddove sussiste la condizione di «deficienza psichica» (diversa dalla incapacità di intendere e di volere e che comprende qualsiasi condizione di apprezzabile e minorata capacità psichica) rilevante ai fini dell’articolo 643 Cp in ogni stato di minorazione della sfera volitiva e cognitiva che agevoli la condizionabilità e suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le insidie perpetrate da terzi, come è stato accertato da entrambi i consulenti tecnici d’ufficio nominati nel processo penale e nel giudizio civile.
Tribunale di Catania sentenza 173, sezione Terza del 08-01-2024
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