Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione.
Quindi la donazione fatta dal beneficiario è annullabile se fatta in violazione di quanto stabilito nel decreto di nomina, che preveda
l’assistenza dell’amministratore per gli atti di straordinaria amministrazione, oltre all’autorizzazione del giudice tutelare, in ragione delle serie patologie che affliggano il beneficiario medesimo.
Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 28 marzo 2024, n. 8456