La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, qualora sia in corso presso il giudice ordinario un giudizio sull’affidamento del minore, si propone davanti al giudice ordinario e non a quello minorile. Ne deriva che, se dopo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale adottata dal giudice minorile sia stato introdotto davanti al giudice ordinario un procedimento concernente l’affidamento del minore, il giudizio volto alla reintegrazione nella responsabilità di quel genitore è devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non a quello dei minorenni.
Cassazione civile sentenza 9 agosto 2019 n. 21213