Con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla logica solidaristica, nei rapporti tra ex coniugi, dell’indefinito protrarsi dell’obbligo di mantenimento ben oltre le effettive necessità del beneficiario, deve sostituirsi, in base a principi di libertà e di autoresponsabilità, la pretesa di una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale menage familiare, essendo i legami riguardanti i figli gli unici destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dopo il divorzio. Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali, pertanto, deve tenersi conto di una tendenziale temporaneità della prospettiva. Lo afferma il Tribunale di Bari con sentenza 21.3.2017.
Infatti con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno, e ciò determina a carico delle parti del rapporto l’esigenza di procurarsi l’autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l’esigenza di assicurare al c. d. “coniuge debole” il precedente tenore di vita è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che costei versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell’assegno divorzile, che ha natura meramente assistenziale, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di uno speciale contratto, qual’è quello di matrimonio, produca la sua ultrattività economica “sempre e comunque”, anche quando ne manchino i presupposti.