non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo il divorzio, salvo che il giudice, con provvedimento motivato e nell’esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente. In particolare, solo «circostanze eccezionali» consentono l’autorizzazione all’utilizzo del cognome del marito, ma la valutazione è rimessa al tribunale.
Cass. ord. n. 3454 del 12.01.2020