La somma ottenuta a titolo di risarcimento dei danni per un incidente stradale incide sulla capacità economica del coniuge divorziato, e quindi può far venire meno il diritto all’assegno di divorzio.
Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza n. 25314 dell’11 novembre 2013, accogliendo il ricorso dell’ex moglie contro la sentenza che aveva riconosciuto al marito invalido il diritto a percepire un assegno di divorzio a fronte del peggioramento delle precedenti condizioni economiche dell’uomo, che non aveva stabili fonti di sostentamento e non era in grado di reperire adeguata attività lavorativa, anche a causa di un elevato grado di invalidità civile.
Per la Cassazione la decisione della Corte d’Appello andava meglio motivata, dovendo essere valutate in modo approfondito le condizioni economiche in cui la coppia aveva vissuto durante il matrimonio, le potenzialità reddituali dell’uomo e l’impatto tenore di vita di quest’ultimo derivato dalla percezione del risarcimento per i danni subiti nell’incidente.