Resta uguale l’assegno divorzile anche a distanza di anni se dal confronto tra il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello attuale non emergono sostanziali cambiamenti.
Lo afferma la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 12542/2016, dichiarando inammissibile il ricorso di un ex marito che chiedeva che l’assegno venisse ricalcolato. Evidenziava che erano trascorsi 14 anni tra l’omologa della separazione e la sentenza di divorzio.
Ma la Cassazione precisa che è un principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “l’assegno divorzile deve essere riconosciuto e determinato con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio”. A tale momento i giudici di merito hanno fatto riferimento per determinare l’ammontare dell’assegno. Dal raffronto con il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio non è emerso negli anni alcun elemento che consenta di ritenere che esso sia sostanzialmente mutato nel lungo periodo intercorso tra la separazione e il divorzio.