Se uno dei due coniugi non si presenta all’udienza presidenziale in caso di divorzio consensuale, la domanda viene comunque accolta e la sentenza di divorzio pronunciata. In particolare
– quanto alla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio perché, in linea con la Suprema Corte, in punto status «l’accordo dei coniugi riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale essendo comunque soggetto alla verifica del Tribunale che, in detta materia, ha pieni poteri decisionali»;
– quanto invece alle condizioni riguardanti la prole, l’accordo riveste natura negoziale e incontra il solo limite di non porsi in contrasto con l’interesse dei figli; nel caso in esame la moglie, non comparendo, non aveva revocato il suo consenso e le condizioni, peraltro conformi a quelle della separazione, non erano in contrasto con gli interessi della prole;
– quanto alle pattuizioni di ordine economico (nello specifico la parte in cui si prevedeva l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie un contributo mensile a titolo di concorso nelle spese di locazione e la rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi contributo per il mantenimento della moglie), l’accordo ha ancora valore negoziale, cosicché l’eventuale revoca unilaterale, determinata da un “immotivato ripensamento” di una parte, anche ove fosse intervenuta, sarebbe stata irrilevante.
Trib. Bergamo 26 settembre 2019
da ilfamiliarista.it