In tema di divorzio congiunto, la revoca del consenso di uno dei coniugi non determina l’improcedibilità della domanda introdotta ai sensi dell’art. 4 l. 898/1970, identificandosi nella convenzione a firma congiunta una duplice natura: processuale-ricognitiva, in riferimento alla sussistenza dei presupposti legali per la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che compete in via esclusiva al Tribunale che sul punto ha pieni poteri; sostanziale-negoziale, in ordine alla disciplina dei rapporti economici e, quanto ai figli, anche personali, sottratti alla valutazione di merito del Collegio se non nei limiti del contrasto con il superiore interesse della prole, o per la tutela dell’ordine pubblico, del buoncostume e della liceità degli accordi. Ne consegue che la revoca del consenso dinanzi al Tribunale è irrilevante sotto l’aspetto processuale-ricognitivo, e inammissibile sotto quello sostanziale-negoziale, salvo che il consenso prestato sia viziato da violenza, dolo o errore essenziale. Così il Tribunale di Bari, sentenza n. 5960/2016