In tema di divorzio a domanda congiunta, l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici.
Deve escludersi che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporti l’arresto del procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia di divorzio, per poi passare, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e agli interessi dei figli minori. La revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta pertanto irrilevante sotto il primo profilo e inammissibile sotto il secondo.
Cass. civ., sez. VI, 24 luglio 2018, n. 19540