Discusso in Senato il Ddl 1504 sul divorzio breve. Ecco le principali novità:
1) Divorzio immediato
Sarebbe possibile i c.d. “divorzio immediato: lo scioglimento del matrimonio può essere “solo con ricorso congiunto” davanti all’autorità giudiziaria competente, senza passare prima dalla separazione. Ma ciò è consentito solo alle coppie senza figli minori, maggiorenni con handicap gravi o sotto i 26 anni laddove non economicamente autosufficienti.
2) Divorzio breve
Basterebbero 12 mesi, in luogo dei tre anni previsti attualmente, per arrivare il divorzio.
Solo 6 mesi in caso di accordo consensuale.
La cessazione potrà essere richiesta, inoltre, da entrambi o da uno solo dei coniugi quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale”, oppure quando è stata omologata la separazione consensuale, o, ancora, nei casi in cui è intervenuta separazione di fatto, quando la stessa “è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970”.
3) Affidamento dei figli
In regime di divorzio breve, il provvedimento relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli deciso con sentenza dal giudice, sarà valido anche dopo “l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi“ oppure a seguito di ricorso divorzile.
4) Scioglimento della comunione
Adesso la legge prevede che la comunione legale si sciolga dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale. Secondo il Ddl, invece, la scioglimento viene anticipato alla data in cui il giudice autorizza marito e moglie a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale