L’assegno di mantenimento al figlio garantisce il tenore di vita goduto prima della separazione dei propri genitori mentre quello divorzile all’ex coniuge più debole economicamente assicura solo un contributo compensativo-perequativo per il dimostrato sacrificio rispetto alle proprie aspirazioni e prospettive economiche fatto in ragione della conduzione della vita familiare e della costituzione del patrimonio della famiglia. Sono inoltre irrilevanti le dazioni e i vantaggi economici che la famiglia di appartenenza riconosce ai coniugi coinvolti nella definizione delle rispettive contribuzioni a seguito del loro divorzio
Corte di cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 23 luglio 2020 n. 15774