La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.
Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ad hoc ex art.710 c.p.c., potendo essa riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi.
In particolare, la domanda di divisione dell’immobile in comproprietà costituente l’abitazione familiare dei coniugi va proposta nelle forme ordinarie del giudizio di scioglimento della comunione, e non secondo la disciplina dell’art.710 c.p.c., considerato che detta domanda attiene al regime della proprietà e non presenta dirette connessioni od interferenze sulle condizioni della separazione.
Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2018, n. 19847