Nel procedimento penale ascritto al marito sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato tributario di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art 2 dlgs 74 del 2000, oggetto di confisca per equivalente è risultata essere la casa ex coniugale. L’immobile però era stato assegnato alla moglie in ottemperanza del decreto di omologa che così aveva sancito gli accordi fra i coniugi a seguito di separazione consensuale. L’immobile rimane alla moglie a prescindere dal sequestro.il divieto di sequestro scatta già con il trasferimento della proprietà, ossia con il provvedimento di separazione del giudice avente data certa anteriore all’emissione del sequestro stesso, a prescindere dalla sua successiva omologa (che, quindi, potrebbe essere anche successiva). Non rileva infatti secondo la Suprema corte che l’omologa non fosse stata trascritta dalla moglie prima della disposizione del sequestro, poichè il comportamento della moglie che prende possesso dell’immobile è concludente e segue alla disposizione del giudice determinata dall’omologa di separazione consensuale che è comunque antecedente all’emissione stessa del sequestro
Cass. Pen del 27 dicembre 2018 n. 58327