La misura precautelare ex art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p., disposta dal pubblico ministero, non può consistere esclusivamente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma deve necessariamente essere accompagnata dall’allontanamento urgente dell’indagato dalla casa familiare della persona offesa. Tale misura precautelare principale può essere disposta non solo in presenza di una convivenza attuale, ma anche in caso di pregressa coabitazione o qualora sussista il pericolo del ripristino della stessa contro la volontà della persona offesa.
Cass. penale sent. n. 31704 del 2 agosto 2024
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