La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che presuppone che la condotta del genitore abbia comportato un grave pregiudizio per il minore e che non sia formulabile una prognosi di recupero.
Il persistente disinteresse nei confronti del figlio, sotto diversi profili (scolastico, medico, personale), l’assenza di una relazione con lo stesso attestata dalle relazioni in atti, l’assenza d’impegno per l’acquisizione adeguate competenze genitoriali, il protratto inadempimento agli obblighi economici attuali e pregressi, la mancata contestazione circa l’uso di sostanze stupefacenti né dimostrato di aver seguito e completato un idoneo programma di recupero, la discontinuità degli incontri con il figlio e il mancato coinvolgimento nella sua vita, la discontinuità nella contribuzione al suo mantenimento, pur sussistendo, possono non comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, se è ritenuto che ci sia la possibilità di recupero con l’intervento dei Servizi Sociali e non risulti che la condotta paterna abbia prodotto un grave pregiudizio ai danni del minore.
Trib. Verona sent. n. 128 del 21/1/2025
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