Disaffezione e disinteresse per la vita familiare possono fondare l’addebito della separazione
La separazione deve essere addebitata al coniuge, la cui condotta ha condizionato negativamente le relazioni familiari, minando gravemente la saldezza del vincolo matrimoniale, compromettendo irrimediabilmente i sentimenti di solidarietà e di reciproca dedizione che ne costituiscono l’essenziale fondamento, dovendosi ritenere che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale sociale dell’altro coniuge, così da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono di per sé idonei a fondare la pronuncia di addebito in quanto assolutamente insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo, sottraendosi, pertanto, anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
Trib. Taranto sentenza 1232 del 25-05-2023
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