Nel caso di disdetta dell’affitto senza preavviso, il conduttore deve comunque pagare al proprietario i canoni per tutto il periodo di validità residua del contratto o, in alternativa, fino a quando non subentra un nuovo inquilino. Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 9271/17.
Seppure il locatore abbia accettato le chiavi dal conduttore, questi non è esonerato dal pagamento: infatti tale accettazione non è rivolta ad “annullare” il debito dell’affittuario, ma a riottenere il possesso del proprio immobile. E dunque, il proprietario può ugualmente procedere nei confronti dell’ex inquilino per ottenere il pagamento di tutti quei canoni di affitto che matureranno fino alla scadenza naturale del contratto. Tuttavia se il locatore trova prima un nuovo inquilino che gli corrisponde i canoni, è fino a questo momento che l’ex conduttore deve versare i canoni, essendo venuto meno il danno al proprietario per il periodo successivo