Con la sentenza del 31 maggio 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la nozione di «diritto di visita», contenuta negli artt. 1, par. 2, lett. a) e 2, punti 7 e 10, Reg. n. 2201/2003 Bruxelles II-bis deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti.
Il Regolamento Bruxelles II-bis non chiarisce la nozione di «diritto di visita», che quindi deve essere interpretata in maniera autonoma, tenendo conto del tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento stesso.
Il Regolamento non esclude che un diritto di visita di questo tipo rientri nel proprio ambito di applicazione. Da un esame globale degli obiettivi del Regolamento, consegue che il diritto di visita non riguardi solo i genitori ma anche altri soggetti, compresi i nonni, con i quali è importante che il minore intrattenga relazioni personali, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.