Le decisioni con cui viene limitato il diritto di visita del ricorrente rappresentano un’interferenza con il diritto di quest’ultimo al rispetto della vita familiare, ex art. 8 CEDU, laddove venga oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto in materia di affidamento. Al fine di tutelare il diritto alle relazioni familiari, va esercitato il massimo controllo su restrizioni aggiuntive in tema di garanzie giuridiche riconosciute dall’ordinamento (nell’enunciare il principio, la Corte europea ha ritenuto che la decisione della Corte d’appello, con cui era stato sospeso l’esercizio del diritto di visita dei nonni paterni, disponendo, altresì, che gli incontri col padre avvenissero in ambiente protetto, era il risultato di un’erronea valutazione basata su un semplice sospetto avanzato dalla madre del minore). Così Corte EDU, Première Section, 9 febbraio 2017, 76171, AFFAIRE SOLARINO c. ITALIE